Statuti

STATUTI

DELLA
CONFERENZA DEGLI UFFICIALI
DI ESECUZIONE E FALLIMENTO DELLA SVIZZERA

(fondata il 22 novembre 1925)

I. Ragione sociale, sede e scopo

Art. 1
Sotto la denominazione "Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimento della Svizzera" è costituita un'associazione nel senso degli art. 60 ss. CC.

Art. 2
La sede dell'associazione, in seguito "Conferenza", è al domicilio del suo presidente.

Art. 3
La Conferenza ha per scopo: 

a)    la promozione della gestione degli uffici d'esecuzione e fallimento in Svizzera secondo criteri il più possibile uniformi;

b)    la pubblicazione della rivista giuridica "Rivista di esecuzione e fallimento";

c)    la presa di posizione su proposte e progetti di leggi, ordinanze, direttive e circolari riferite al diritto d'esecuzione e fallimento;

d)    la promozione della formazione professionale specialistica, la tutela degli interessi professionali dei soci, l'esame e la trattazione delle suggestioni e delle proposte dei membri, come pure la cura della collegialità. 

II. Qualità di socio

Art. 4
Membri della Conferenza possono essere:

a)        Membri collettivi:
            le associazioni di ufficiali e supplenti d'esecuzione e fallimento;

b)        Membri individuali:
           1. i funzionari d'esecuzione e fallimento che non fanno parte di
           un'organizzazione professionale;

           2. i membri delle autorità di vigilanza, cantonali e federale, in materia
   d'esecuzione e fallimento.

Possono inoltre chiedere di essere ammessi in qualità di socio anche persone o strutture organizzative interessate al diritto d'esecuzione forzata.

Le domande d'ammissione sono decise dal Comitato centrale. Resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea annuale. 

Art. 5
I membri che lasciano la funzione volontariamente o per raggiunti limiti d'età mantengono la qualità di socio o divengono membri individuali. 

Persone che si sono distinte in misura straordinaria nel perseguire le finalità della Conferenza possono essere designate dall'assemblea annuale, su proposta del Comitato centrale, quali soci onorari. 

I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

 Art. 6
La qualità di socio si estingue: 

a)        con le dimissioni formulate in forma scritta per la fine dell'anno sociale
            (30 aprile);

b)         con la morte della persona fisica o con lo scioglimento dell'organizzazione
            collettiva;

c)         con l'esclusione.

Sono motivi d'esclusione: la violazione degli interessi della Conferenza, l'inadempimento dei doveri finanziari e la destituzione dalla funzione. L'esclusione è decisa dal Comitato centrale. Resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea annuale. 

III. Organizzazione

Art. 7
Gli organi della Conferenza sono: 

a)        l'assemblea annuale;

b)        il comitato centrale;

c)         la direzione;

d)        la commissione di redazione;

e)        la commissione per la formazione;

f)         la commissione informatica

g)        i revisori dei conti 

La durata in carica del comitato centrale, della direzione, della commissione di redazione, della commissione per la formazione e della commissione informatica è di 4 anni; per i revisori dei conti, la durata è disciplinata dall'art. 21. In caso di posti divenuti vacanti durante il periodo di nomina, si procederà alla loro sostituzione nel più breve tempo possibile. 

A.        Assemblea annuale

Art. 8
L'assemblea annuale è l'organo superiore della Conferenza. Si riunisce di regola in via ordinaria nella settimana dopo Pentecoste. Assemblee straordinarie hanno luogo ogniqualvolta il comitato centrale lo ritenga necessario, oppure quando almeno tre membri collettivi o 1/5 dei membri individuali lo richiedano con motivazione scritta. 

Art. 9
All'assemblea annuale, oltre ai membri collettivi e individuali, sono invitati: 

a)        la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale;

b)        il Dipartimento federale di giustizia e polizia;

c)        le Autorità cantonali superiori di vigilanza in materia d'esecuzione
           e fallimento;

d)        i membri delle commissioni permanenti.

Art. 10
L'assemblea annuale elegge il comitato centrale, il presidente della Conferenza, due revisori dei conti e due revisori supplenti. Essa ha inoltre le seguenti incombenze: 

a)        approvazione del rapporto annuale e dei conti;

b)        determinazione delle contribuzioni dei soci;

c)         trattazione delle proposte del comitato centrale, della direzione,
    della commissione di redazione, della commissione per la formazione,
    della commissione informatica e dei soci;

d)        revisione degli statuti.

Art. 11
Proposte per l'assemblea annuale devono essere formulate in forma scritta e inviate al presidente almeno 14 giorni prima dell'assemblea. 

Elezioni e votazioni si svolgono con voto palese e a maggioranza semplice, a meno che la maggioranza dei soci presenti non disponga altrimenti. Le stesse modalità si applicano anche per gli altri organi della Conferenza. 

Hanno diritto di voto tutti i membri presenti indicati all'art. 4. Per i membri collettivi, ogni organizzazione ha diritto a un voto ogni dieci membri o frazione superiore a 5, ritenuto comunque il suo diritto ad almeno tre voti.

 B.        Comitato centrale 

Art. 12
Il comitato centrale è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere, dal verbalizzante e da otto ulteriori membri al massimo. Nella sua composizione si dovrà tener conto in modo appropriato delle varie regioni.

Il comitato centrale si costituisce da sé, ad eccezione del presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno, di regola il giorno prima dell'assemblea annuale. Può convocare i presidenti e/o i delegati delle associazioni cantonali per una conferenza consultiva. Le indennità per i presidenti e i delegati sono a carico della Conferenza. 

Art. 13
Sono di competenza del comitato centrale in particolare le seguenti incombenze: 

a)        presentazione del rapporto annuale e dei conti;

b)        preparazione di tutti gli oggetti da trattare all'assemblea annuale;

c)         esecuzione delle decisioni dell'assemblea annuale;

d)        disbrigo di tutte le questioni non assegnate per competenza
    all'assemblea annuale o a un altro organo della Conferenza;

e)        stipulazione del contratto di edizione per la "Rivista di esecuzione
           e fallimento";

f)         ammissione ed esclusione di soci;

g)        elezione della direzione;

h)        elezione della commissione di redazione

i)          elezione della commissione per la formazione;

j)          elezione della commissione informatica. 

Per poter deliberare è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri. 

Art. 14
Il presidente o il vicepresidente con il segretario o il cassiere hanno diritto di firma.

 C.        Direzione

Art. 15
La direzione è composta almeno da cinque membri del comitato centrale. È presieduta dal presidente rispettivamente dal vicepresidente del comitato centrale e per il resto si costituisce da sé.

Art. 16
Le sue competenze sono: 

a)        la vigilanza e la promozione dell'attività della Conferenza;

b)        applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;

c)         preparazione degli oggetti da sottoporre al comitato centrale;

d)        esecuzione delle decisioni del comitato centrale;

e)        disbrigo degli affari trasmessi dalle autorità per consultazione o per
    parere, dopo aver sentito il comitato centrale e, se necessario, dopo
    aver consultato altri esperti anche esterni.

 D.        Commissioni permanenti 

Art. 17
Le commissioni permanenti (commissione di redazione, commissione per la formazione e commissione informatica) si compongono di regola di 5 membri, che non devono necessariamente far parte della Conferenza. 

Diritti e doveri delle commissioni sono da disciplinare nei regolamenti specifici, che devono essere allestiti dalla direzione e approvati dal comitato centrale.

I membri delle commissioni possono essere invitati alle sedute del comitato centrale e della direzione; se non sono membri di questi organi, essi hanno solo voto consultivo. 

E.        Commissione di redazione 

Art. 18
La commissione di redazione provvede agli affari gestionali connessi alla redazione della rivista giuridica "Rivista di esecuzione e fallimento" ed è responsabile per la sua edizione. 

La redazione può essere affidata anche ad una sola persona. 

F.        Commissione per la formazione

Art. 19
La commissione per la formazione si occupa della pianificazione e dell'esecuzione della formazione e dell'aggiornamento.

G.        Commissione informatica  

Art. 20
La commissione informatica è competente per l'osservazione, la pianificazione e la realizzazione della tecnica riferita all'informazione, segnatamente in materia di elaborazione elettronica dei dati e di Internet. 

La direzione, la commissione di redazione e la commissione per la formazione sono rappresentate da un loro membro. 

H. Revisori dei conti 

Art. 21
L'assemblea annuale elegge due revisori dei conti e due supplenti. Il revisore dei conti più anziano per carica scade dopo due anni e gli subentra il più giovane per carica, la cui posizione è di regola rilevata da uno dei supplenti. 

I revisori dei conti devono esaminare i conti annuali e riferire le loro conclusioni in forma scritta al comitato centrale, all'attenzione dell'assemblea annuale, formulando le loro richieste. 

IV. Aspetti finanziari

Art. 22
La cassa della Conferenza è alimentata

a)         dai contributi dei membri;

b)         dai contributi della Confederazione e dei cantoni;

c)         da altre liberalità. 

Art. 23
I contributi dei membri sono stabiliti dall'assemblea annuale; essi ammontano al massimo a fr. 2'000.-- per membri collettivi e a fr. 100.-- per membri individuali. 

Il cassiere della Conferenza provvede all'incasso dei contributi dei membri collettivi, per il tramite delle organizzazioni cantonali, e dei membri individuali. Le organizzazioni cantonali si assumono l'incasso dai loro membri.

Art. 24
I membri del comitato centrale, della direzione e delle commissioni, come pure i revisori dei conti e i loro supplenti, hanno diritto per le sedute, gli incontri ecc. a un'indennità e alla rifusione delle spese di pernottamento e di viaggio in seconda classe. L'ammontare dell'indennità e del contributo di pernottamento è stabilito dal Comitato centrale. 

Art. 25
L'anno contabile e l'anno sociale si chiudono al 30 aprile. 

V.        Disposizioni finali

Art. 26
La revisione degli statuti, purché all'ordine del giorno e resa nota ai membri nei termini statutari con la convocazione, può essere decisa in ogni tempo dall'assemblea annuale con i due terzi dei voti validi espressi. 

Art. 27
La Conferenza è sciolta, se in un'assemblea annuale due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto ne decidono il suo scioglimento. 

Sulla destinazione del patrimonio decide l'assemblea annuale. 

Art. 28
Questi statuti sostituiscono quelli del 31 maggio 1985 ed entrano subito in vigore.

Deciso dall'assemblea annuale del 4 giugno 2004 a Lipperswil.

Lipperswil, 4 giugno 2004

                                                                         A nome della Conferenza degli ufficiali
di
                                                                             esecuzione e fallimento della Svizzera

                          Il Presidente:                          l Segretario:

                                                                      (Dr. Werner Müller)          (Stefan Broger)