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Statuti STATUTI
DELLA I. Ragione sociale, sede e scopo
Art. 1
Art. 2
Art. 3 a) la promozione della gestione degli uffici d'esecuzione e fallimento in Svizzera secondo criteri il più possibile uniformi; b) la pubblicazione della rivista giuridica "Rivista di esecuzione e fallimento"; c) la presa di posizione su proposte e progetti di leggi, ordinanze, direttive e circolari riferite al diritto d'esecuzione e fallimento; d) la promozione della formazione professionale specialistica, la tutela degli interessi professionali dei soci, l'esame e la trattazione delle suggestioni e delle proposte dei membri, come pure la cura della collegialità. II. Qualità di socio
Art. 4
a) Membri collettivi:
b) Membri individuali:
2. i membri delle autorità di vigilanza,
cantonali e federale, in materia Possono inoltre chiedere di essere ammessi in qualità di socio anche persone o strutture organizzative interessate al diritto d'esecuzione forzata. Le domande d'ammissione sono decise dal Comitato centrale. Resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea annuale.
Art. 5 Persone che si sono distinte in misura straordinaria nel perseguire le finalità della Conferenza possono essere designate dall'assemblea annuale, su proposta del Comitato centrale, quali soci onorari. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
Art.
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a) con le dimissioni formulate
in forma scritta per la fine dell'anno sociale
b) con la morte della
persona fisica o con lo scioglimento dell'organizzazione c) con l'esclusione. Sono motivi d'esclusione: la violazione degli interessi della Conferenza, l'inadempimento dei doveri finanziari e la destituzione dalla funzione. L'esclusione è decisa dal Comitato centrale. Resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea annuale. III. Organizzazione
Art. 7 a) l'assemblea annuale; b) il comitato centrale; c) la direzione; d) la commissione di redazione; e) la commissione per la formazione; f) la commissione informatica g) i revisori dei conti La durata in carica del comitato centrale, della direzione, della commissione di redazione, della commissione per la formazione e della commissione informatica è di 4 anni; per i revisori dei conti, la durata è disciplinata dall'art. 21. In caso di posti divenuti vacanti durante il periodo di nomina, si procederà alla loro sostituzione nel più breve tempo possibile. A. Assemblea annuale
Art. 8
Art. 9 a) la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale; b) il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
c) le Autorità cantonali
superiori di vigilanza in materia d'esecuzione d) i membri delle commissioni permanenti.
Art. 10 a) approvazione del rapporto annuale e dei conti; b) determinazione delle contribuzioni dei soci;
c) trattazione delle proposte del
comitato centrale, della direzione, d) revisione degli statuti.
Art. 11 Elezioni e votazioni si svolgono con voto palese e a maggioranza semplice, a meno che la maggioranza dei soci presenti non disponga altrimenti. Le stesse modalità si applicano anche per gli altri organi della Conferenza. Hanno diritto di voto tutti i membri presenti indicati all'art. 4. Per i membri collettivi, ogni organizzazione ha diritto a un voto ogni dieci membri o frazione superiore a 5, ritenuto comunque il suo diritto ad almeno tre voti. B. Comitato centrale
Art. 12 Il comitato centrale si costituisce da sé, ad eccezione del presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno, di regola il giorno prima dell'assemblea annuale. Può convocare i presidenti e/o i delegati delle associazioni cantonali per una conferenza consultiva. Le indennità per i presidenti e i delegati sono a carico della Conferenza.
Art. 13 a) presentazione del rapporto annuale e dei conti; b) preparazione di tutti gli oggetti da trattare all'assemblea annuale; c) esecuzione delle decisioni dell'assemblea annuale;
d) disbrigo di tutte le questioni non
assegnate per competenza
e) stipulazione del contratto
di edizione per la "Rivista di esecuzione f) ammissione ed esclusione di soci; g) elezione della direzione; h) elezione della commissione di redazione i) elezione della commissione per la formazione; j) elezione della commissione informatica. Per poter deliberare è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
Art. 14 C. Direzione
Art. 15
Art. 16 a) la vigilanza e la promozione dell'attività della Conferenza; b) applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari; c) preparazione degli oggetti da sottoporre al comitato centrale; d) esecuzione delle decisioni del comitato centrale;
e) disbrigo degli affari trasmessi dalle
autorità per consultazione o per D. Commissioni permanenti
Art. 17 Diritti e doveri delle commissioni sono da disciplinare nei regolamenti specifici, che devono essere allestiti dalla direzione e approvati dal comitato centrale. I membri delle commissioni possono essere invitati alle sedute del comitato centrale e della direzione; se non sono membri di questi organi, essi hanno solo voto consultivo. E. Commissione di redazione
Art. 18 La redazione può essere affidata anche ad una sola persona. F. Commissione per la formazione
Art. 19 G. Commissione informatica
Art. 20 La direzione, la commissione di redazione e la commissione per la formazione sono rappresentate da un loro membro. H. Revisori dei conti
Art. 21 I revisori dei conti devono esaminare i conti annuali e riferire le loro conclusioni in forma scritta al comitato centrale, all'attenzione dell'assemblea annuale, formulando le loro richieste. IV. Aspetti finanziari
Art. 22 a) dai contributi dei membri; b) dai contributi della Confederazione e dei cantoni; c) da altre liberalità.
Art. 23 Il cassiere della Conferenza provvede all'incasso dei contributi dei membri collettivi, per il tramite delle organizzazioni cantonali, e dei membri individuali. Le organizzazioni cantonali si assumono l'incasso dai loro membri.
Art. 24
Art. 25 V. Disposizioni finali
Art. 26
Art. 27 Sulla destinazione del patrimonio decide l'assemblea annuale.
Art. 28 Deciso dall'assemblea annuale del 4 giugno 2004 a Lipperswil.
Lipperswil, 4 giugno 2004 Il Presidente: l Segretario: (Dr. Werner Müller) (Stefan Broger)
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